Si.
La Direttiva permette agli avvocati stabiliti in un altro Stato Membro con il titolo professionale del proprio paese d’origine, di conseguire il titolo professionale dello Stato Membro ospitante a condizione che egli abbia esercitato per almeno tre anni un'attività effettiva e regolare nello Stato Membro ospitante (Articolo 10 della Direttiva 98/5/CE)
No.
L’avvocato che si stabilisce con il titolo professionale del proprio paese d’origine in uno Stato Membro che non sia quello in cui ha ottenuto la sua qualifica professionale deve registrarsi presso l’autorità competente in quello Stato (Articolo 3 della Direttiva 98/5/CE).
La Direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (G.U.C.E.) del 14 marzo 1998, L. 77, ed è liberamente consultabile sul sito web Europa.
Si.
La Direttiva permette a tutti gli avvocati di esercitare su base permanente in un qualsiasi altro Stato Membro con il titolo professionale ottenuto nel proprio paese di origine (Articolo 2 della Direttiva 98/5/CE) e senza limiti di tempo. L’avvocato è poi obbligato ad indicare esattamente il suo titolo del paese di origine “in modo comprensibile e tale da evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante” (Articolo 4 della Direttiva 98/5/CE).
No.
Il CCBE ritiene che i “praticanti avvocati” non sono compresi nell’ambito delle norme della Direttiva 98/5/CE in quanto riguarda l’avvocato “che è pienamente qualificato in uno Stato Membro” (Articolo 1.2. delle linee guida per l’attuazione della Direttiva 98/5/CE).
Il Comitato “Stabilimento” del CCBE ritiene che le norme della Direttiva relative alla registrazione in particolare sono direttamente applicabili. Tuttavia, occorre ricordare che l’applicazione diretta delle norme della Direttiva è una questione di diritto che non ricade sotto l’autorità delle giurisdizioni nazionali, sotto la supervisione della CGCE.
Secondo il Comitato “Stabilimento” del CCBE, non si può dedurre dalla Direttiva che sia stabilito un monopolio sulla consultazione nell’intera Unione Europea. Tale questione tuttavia ricade sotto l’autorità delle giurisdizioni nazionali, sotto la supervisione della CGCE.
Il CCBE ha predisposto una tabella con lo stadio di attuazione nei diversi Stati. Questa tabella viene aggiornata regolarmente.
Gli Stati Membri avrebbero dovuto recepire la Direttiva al più tardi entro il 14 marzo 2000.
No.
Il Granducato di Lussemburgo ha proposto appello per l’annullamento della Direttiva. L’appello è stato rigettato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. La Direttiva è stata pertanto considerata valida a seguito della decisione del 7 novembre 2000 (C-168/98).